martedì 8 gennaio 2008

Bassa risoluzione per legge


«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma»
Questo è il testo di un disegno di legge approvato dal Senato il 21 dicembre 2007 relativamente a disposizioni concernenti la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Con le nuove disposizioni di legge si provvede alla trasformazione della SIAE in Ente pubblico economico con conseguente passaggio di competenze alla Magistratura ordinaria in caso di controversie economiche di natura privatistica. In pratica però l'articolo 2 oltre a stabilire il vincolo dell'uso didattico e l'assenza di fini di lucro, impone l'impiego della bassa risoluzione o della degradazione dell'immagine. Passi il limite della bassa risoluzione, che con il progredire della tecnologia e la trasformazione dei supporti potrebbe relativamente presto rivelarsi arcaico, ma la degradazione appare davvero una bizzarria. Anche se la legge si rivolge agli utilizzatori, non si può non notare come, senza il bisogno di attività legislativa, chi vuole proteggere le proprie immagini da sempre utilizza la bassa risoluzione e/o dei watermark. A seguire comunque il testo completo del disegno di legge.


Disegno di legge S1861

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

Approvato definitivamente dal Senato il 21.12.2007


Art. 1.
(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’assemblea della SIAE.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.
(Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».




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4 commenti:

Angelo Pampalone ha detto...

Trovo che questa sia una legge positiva in quanto chiarifica un argomento piuttosto lacunoso come il copyright delle foto su internet. Resta un solo piccolo punto da chiarire. Cosa si intende per bassa risoluzione. È una misura in pixel/cm/pica fissa? Una proporzionale alle dimensioni originali della foto? O è tutto lasciato, lacunosamente, nelle mani di un povero magistrato quando salterà fuori una contestazione?

Saluti e buone foto a tutti,
Angelo Pampalone

Anonimo ha detto...

E' l'argomento più caldo in queste ore sui vari forum, da Punto Informatico, a Zeus eccetera.
A me sembra la solita legge burocratica fatta da chi non conosce minimamente gli argomenti trattati.
Chi ha davvero a cuore i propri preziosi files, NON LI PUBBLICA su web, e se lo fa sono già ampiamente DEGRADATI.
Un'immagine uscita dalla peggiore compatta ha almeno 5-6 megapixel (diciamo 2000x3000 pixel, và) ma su web, per "comodità" non si mettono mai immagini più grandi di 600-800 pixel per lato (e già qui ci siamo con il "degrado").
Guardiamo in faccia le norme per quello che sono?
Si parla di SIAE come "la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati."
Non so perchè ma a me viene subito in mente il "canone RAI" trasformato in "tassa di possesso di apparecchio atto a ricevere trasmissioni......"
Quanto pensate potrà passare da "accesso consentito con degradazione delle immagini" a "tassa per l'accesso a contenuti di opere dell'ingegno"?
Io inviterei tutti voi, se non l'avete già fatto, a leggere lo splendido libro di Bruce Sterling "Giro di vite contro gli hacker" ("Hacker crackdown" in lingua originale) del 1992, pubblicato nel 2004 da Arnoldo Mondadori, (costo, circa 4 caffè, anche meno). Anticipa di molto questa e tante altre visioni della libertà nella rete.
Ciao
Ezio Turus

Anonimo ha detto...

Come al solito (avviene anche nell'azienda dove lavoro) chi progetta le cose non è quello che ci lavora... o non ci lavora abbastanza... Speriamo che col tempo questa classe politica indifferente e corrotta lasci il passo a qualcuno migliore.

Simone Tagliaferri ha detto...

La legge è scritta con i piedi e non chiarisce praticamente niente di quello che impone. Cosa intende per "bassa risoluzione"? bassa rispetto a cosa?
Stessa cosa per "degradate". Ovviamente il riferimento è alla compressione delle JPG. Ma gli altri formati? Li buttiamo via?